Guida ai servizi


OBLAZIONE PENALE

Cos'è?

È possibile estinguere il reato pagando una somma di denaro secondo quanto stabilito dalla legge nei seguenti casi:

  • contravvenzioni punite con la sola ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 del Codice Penale);
  • contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 bis del Codice Penale).

Normativa di riferimento

  • 141 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Penale (D.lgs. 271/89)
  • Art. 162 e 162 bis del Codice Penale.

Chi può richiedere il servizio

  • L’imputato
  • Il difensore

Documentazione necessaria

Istanza scritta in carta semplice.


Come funziona

L’interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell’oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:

  • Pubblico Ministero, prima della presentazione della richiesta di decreto penale;
  • Giudice, contestualmente al decreto penale di condanna.

La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:

  • durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
  • ciò vale anche quando il Pubblico Ministero, prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
  • se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
  • negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento;
  • tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l’ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
  • la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (art. 604, comma 7, Codice di Procedura Penale).

Ricevuta l’istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un’ordinanza che può essere:

  • di ammissione all’oblazione con indicazione della somma dovuta per estinguere il reato;
  • di diniego, con la disposizione, ove ne ricorrano i presupposti, della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all’oblazione, emette un’ordinanza con cui determina l’importo e il termine del versamento, disponendo chesiano inviati all’interessato:

  • l’avviso di ammissione all’oblazione
  • la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia” contenente i dati del procedimento, la somma fissata a titolo di oblazione, le spese processuali “forfetizzate” da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento (Mod. F23).

Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o una banca, l’interessato (o persona da questi delegata) deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l’archiviazione del procedimento.


Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

Nessuno.


Dove si richiede

A seconda dei casi indicati nella sezione “Come funziona” di questa scheda, la richiesta deve essere depositata presso:

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Informazioni sull’ubicazione delle cancelleria del Giudice titolare del procedimento possono essere richieste all’Ufficio Ruolo Generale GIP/GUP, piano terra, stanza n. 7.
  • Cancelleria del Giudice del Dibattimento:
    • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
    • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
    • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
    • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.