L’interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell’oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero, prima della presentazione della richiesta di decreto penale;
- Giudice, contestualmente al decreto penale di condanna.
La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:
- durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
- ciò vale anche quando il Pubblico Ministero, prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
- se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento;
- tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l’ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
- la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (art. 604, comma 7, Codice di Procedura Penale).
Ricevuta l’istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un’ordinanza che può essere:
- di ammissione all’oblazione con indicazione della somma dovuta per estinguere il reato;
- di diniego, con la disposizione, ove ne ricorrano i presupposti, della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all’oblazione, emette un’ordinanza con cui determina l’importo e il termine del versamento, disponendo chesiano inviati all’interessato:
- l’avviso di ammissione all’oblazione
- la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia” contenente i dati del procedimento, la somma fissata a titolo di oblazione, le spese processuali “forfetizzate” da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento (Mod. F23).
Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o una banca, l’interessato (o persona da questi delegata) deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.
Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l’archiviazione del procedimento.