TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI
Cos'è
L’atto con cui un soggetto (un congiunto, un parente, o un altro donatore estraneo se il paziente non ha consanguinei) sceglie di destinare un organo vitale ad un malato deve essere trasmesso al giudice, il quale rilascia il nulla osta verso l’esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere gratuito, libero, spontaneo, ed è sempre revocabile da parte del donatore.
Normativa di riferimento
Legge n.458/1967, legge n. 483/1999, legge n.167/2012.
Chi può richiedere il servizio
Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
Documentazione necessaria
Come funziona
E’ competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Il giudice verifica che il donatore sia:
• maggiorenne;
• capace di intendere e di volere;
• a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi;
• sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
• che si sia determinato all’atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il giudice accerta l’esistenza del giudice tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all’esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 56, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
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