Guida ai servizi


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cos'è

L'amministrazione di sostegno è un istituto di tutela per le persone che non hanno piena autonomia e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, sia parziali sia temporanee.
Lo scopo dell'amministrazione di sostegno è aiutare tali soggetti ad affrontare problemi concreti, come ad esempio acquistare e vendere beni, gestire l'alloggio e il vitto, gestire il patrimonio. A tal fine, l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno deve indicare gli atti per il quale è necessaria assistenza.
L'amministratore viene scelto, quando possibile e in base alle valutazioni del Giudice Tutelare, nell'ambito familiare dell'assistito.
L'amministrazione di sostegno può essere transitoria o a tempo indeterminato.


Normativa di riferimento

Legge 6/2004; artt. 404 e successivi del codice civile.


Chi può richiedere il servizio

La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).


Documentazione necessaria

Per richiedere l'amministrazione di sostegno è necessario presentare i seguenti documenti, insieme ad una marca da bollo da 27 € per i diritti forfettari di cancelleria:

  • Un ricorso in doppia copia compilato con i dati anagrafici e di residenza del ricorrente
  • Nota di iscrizione a ruolo compilata con i dati del ricorrente e del beneficiario (compresi codici fiscali)
  • Certificato medico che attesti i problemi del beneficiario
  • CUD
  • Certificato di nascita
  • Stato di famiglia
  • Grado di parentela
  • Eventuale certificato medico che attesti l'intrasportabilità assoluta del beneficiario

Come funziona

Per richiedere l'amministrazione di sostegno, il ricorrente deve presentare istanza al Giudice Tutelare del luogo dove vive la persona interessata. Se il beneficiario è ricoverato in modo permanente presso una residenza per anziani o simili, è competente il Giudice del luogo di ricovero.
Il Giudice Tutelare fissa una udienza di esame del beneficiario. Quindi, il ricorrente deve notificare il ricorso al beneficiario (pena la nullità della domanda) e il decreto di fissazione udienza ai parenti ed agli affini.
Nell'udienza, il Giudice Tutelare sente il beneficiario in prima persona, può richiedere informazioni e disporre accertamenti medici. Se l'interessato deve essere trasportato in ambulanza, il Giudice potrà esaminarlo all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare l'interessato neanche con l'ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e presentare un certificato medico di intrasportabilità, in cui il medico dovrà specificare espressamente che la persona non è trasportabile in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà di persona presso il domicilio del beneficiario. Nel caso in cui la persona non compaia in udienza, il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare una nuova udienza.
Il Giudice nomina l'amministratore di sostegno tramite un decreto di nomina in cui stabilisce la durata dell'incarico. Il decreto viene annotato nei registri di Stato Civile a margine dell'atto di nascita. Una volta nominato, l'amministratore presta giuramento: si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, informarlo delle decisioni che intende prendere e informare il Giudice in caso di dissenso.
I poteri dell'amministratore vengono definiti nel decreto di nomina del Giudice: alcuni atti potranno essere svolti autonomamente dall'amministratore (ordinaria amministrazione); per alcuni atti sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione al Giudice (straordinaria amministrazione); alcuni atti potrebbero essere vietati. E' quindi molto importante leggere attentamente il decreto di nomina.
A scadenze regolari stabilite nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare una relazione periodica che descriva le condizioni personali, sociali e psico-sanitarie del beneficiario e illustri a grandi linee la gestione economica del patrimonio evidenziandone entrate ed uscite. Il decreto di nomina individua dei limiti per le spese di vitto e alloggio e, di conseguenza, sarà necessario evidenziare solo spese extra-ordinarie e superiori alla norma.
L'amministratore può porre al giudice delle istanze nei casi in cui sopravvengano nuove esigenze che rendano necessaria la modica o l'integrazione del decreto di nomina.


Modulistica

  • Vademecum "L'Amministrazione di Sostegno"
  • Rendiconto patrimoniale del tutelato o amministrato

Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

Marca da bollo da 27,00 €.


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", Piano Primo, Stanza 56, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.