Guida ai servizi


IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Cos'è?

L’impugnazione è il mezzo attraverso il quale le parti possono richiedere l’eliminazione o la modifica degli effetti negativi nascenti da un provvedimento del giudice. Consiste nella richiesta di modifica o di revoca del provvedimento, che può essere effettuata nella forma dell’istanza di riesame, dell’appello o del ricorso per Cassazione.


Normativa di riferimento

  •  Artt. da 568 a628 del Codice di Procedura Penale
  •  Artt. 309, 310 e 311 del Codice di Procedura Penale (ordinanza in materia di libertà  personale)
  •  Art. 324 del Codice di Procedura Penale (misure cautelari reali).
  •  Art. 10 e 27 del Codice Antimafia, D.lgs. 159/11.

Chi può richiedere il servizio

  • L’indagato/imputato
  • Persona sottoposta a misura di prevenzione
  • Il difensore dell’imputato/indagato
  • Il difensore della parte civile e/o del responsabile civile
  • Il Pubblico Ministero
  • Il Procuratore Generale.

Nel caso di riesame di misure cautelari reali, l’impugnazione può essere proposta anche dalla persona interessata (ad esempio il proprietario o l’usufruttuario del bene sotto sequestro).


Documentazione necessaria

Atto scritto in cui devono essere riportati i seguenti elementi:

  • il provvedimento impugnato
  • la data del provvedimento
  • il giudice
  • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione
  • le richieste
  • le motivazioni che sorreggono ogni richiesta (le motivazioni sono necessarie solo in caso di appello o ricorso; non sono necessarie, invece, in caso di riesame).

Come funziona

L’impugnazione va presentata, nei termini previsti dall’art. 585 c.p.p., presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento, con una delle seguenti modalità:

  • personalmente o a mezzo di un incaricato (art. 582 c.p.p.);
  • mediante telegramma o atto spedito a mezzo raccomandata (art. 583 c.p.p.).

Ricevuta l’impugnazione, la cancelleria provvede tempestivamente a comunicarla al Pubblico Ministero, al Procuratore Generale e a notificarla alle parti.

Per il riesame delle misure cautelari, l’impugnazione deve essere depositata presso il Tribunale del Riesame.

Per le misure di prevenzione, l’impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria Misure di Prevenzione.


Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

Non è obbligatorio presentare l’istanza con l’assistenza di un difensore, eccetto nel caso in cui il ricorso sia presentato dalla parte civile.


Costi

Il servizio è gratuito, eccetto quando è la parte civile a proporre l’impugnazione. In tal caso, è necessario apporre una marca da bollo da € 27,00.

Nell’eventualità di conferma del provvedimento impugnato o di inammissibilità dell’impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento, da recuperare in caso di condanna nel procedimento principale.


Dove si richiede

Per le sentenze emesse dal Giudice del Dibattimento, l’impugnazione deve essere depositata presso l’Ufficio Impugnazioni, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 45, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Cancelleria della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Cancelleria del Riesame, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Cancelleria Misure di Prevenzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per le sentenze emesse dalla sezione GIP/GUP, l’impugnazione deve essere presso l’Ufficio Impugnazione GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 38, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

L’impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale, oppure può essere inviata al Tribunale di Catania a mezzo raccomandata.