Un procedimento può essere definito con decreto penale di condanna quando è applicata la sanzione della sola pena pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva), senza contraddittorio, senza cioè che sia sentito l’indagato, (senza dunque udienza preliminare, né dibattimentale) e su richiesta esclusiva del PM.
La richiesta motivata del PM è presentata al giudice per le indagini preliminari alla quale il reato è attribuito "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona di reato" (art. 459 c.p.p.) è iscritto nel registro delle notizie, con l’indicazione della misura della pena.
Avverso il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso per contestare la condanna.
Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.