AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DELL’EREDITÀ BENEFICIATA DI PROPRIETÀ DI INCAPACE
Cos'è
La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono:
• la vendita di beni mobili o immobili
• il procedere a divisioni
• operare compromessi, transazioni o accettare concordati.
Per la vendita di beni mobili facenti parte dell’eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.
Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.
Normativa di riferimento
Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.
Codice di procedura civile artt. 747 - 748.
Chi può richiedere il servizio
I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.
Documentazione necessaria
Documenti da allegare:
• Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
• Copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
• Copia semplice del verbale di inventario;
• Originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
Come funziona
La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.
La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.
Dopo il deposito della domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.
Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell’apertura della successione, unitamente alla domanda l’istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.
Ottenuta l’autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.
Modulistica
• Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore.
Assistenza legale
L’assistenza legale non è obbligatoria.
Costi
• Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
• marca da bollo da 27 €
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
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