AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI INCAPACE
Cos'è
La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono
• la vendita di beni mobili o immobili
• la costituzione di pegni o ipoteche
• il procedere a divisioni o il promuovere giudizi
• operare compromessi, transazioni o accettare concordati.
Nel caso di minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre l’autorizzazione per la vendita di beni mobili.
Per la vendita di beni immobili è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Normativa di riferimento
Codice Civile art. 320 5° comma - 375-394/424-411 Codice di procedura civile art. 732 -747
Chi può richiedere il servizio
I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.
Documentazione necessaria
Documenti da allegare:
• Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda
Come funziona
La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell’incapace.
La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.
Prima di depositare la domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’interessato deve ottenere un parere da parte del Giudice Tutelare: il parere va poi apposto sulla domanda (il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme con il ricorso). Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o dell’interdetto. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale
Modulistica
• Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore
Assistenza legale
L’assistenza legale è obbligatoria
Costi
• Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
• marca da bollo da 27 €
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
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