Guida ai servizi


LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Cos'è?

La legge 120/2010 prevede la possibilità di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del d.lgs. 274/2000.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Il ragguaglio della pena pecuniaria è di 250 € per un giorno di lavoro di pubblica utilità. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.

In caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue.


Normativa di riferimento

  • 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis e 224bis del Codice della Strada
  • 54 del D.lgs. 274/2000
  • 165 del Codice Penale.

Chi può richiedere il servizio

  • Il difensore del guidatore al quale è stato notificato il verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza.

Documentazione necessaria

Istanza in forma scritta.


Come funziona

Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all’interno dell’ente convenzionato concordando la tipologia di lavoro e l’orario. L’ente può rifiutare la disponibilità all’inserimento nel caso non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto.

Raggiunto l’accordo tra la parte e l’ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità (sulla base del modello predisposto dall’ufficio GIP) che l’avvocato porterà all’udienza o all’ufficio che si occupa dei decreti penali per consentire al Giudice di sostituire la pena.

L'elenco degli enti convenzionati può essere consultato dal legale che presenta l'istanza presso la segreteria della Presidenza.


Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

L’assistenza di un difensore è indispensabile.


Costi

nessuno.


Dove si richiede

Le istanze devono essere depositate presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e precisamente:

  • Cancelleria GIP/GUP, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 8 e 36, oppure 3° piano, stanze 19, 27, 29 e 31, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.
  • Cancelleria I Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 27, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria II Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 26, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria III Sezione Penale, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 54, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
  • Cancelleria IV Sezione Penale, sede di Via Crispi n. 268, piano terra, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.