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OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Cos'è?

Un procedimento può essere definito con decreto penale di condanna quando è applicata la sanzione della sola pena pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva), senza contraddittorio, senza cioè che sia sentito l’indagato, (senza dunque udienza preliminare, né dibattimentale) e su richiesta esclusiva del PM.

La richiesta motivata del PM è presentata al giudice per le indagini preliminari alla quale il reato è attribuito "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona di reato" (art. 459 c.p.p.) è iscritto nel registro delle notizie, con l’indicazione della misura della pena.

Avverso il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso per contestare la condanna.

Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.


Normativa di riferimento

Artt. 461, 464 e 557 del Codice di Procedura Penale.


Chi può richiedere il servizio

  • L’imputato
  • Il difensore

Documentazione necessaria

La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna deve essere presentata mediante istanza in carta semplice che deve indicare, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

  • estremi del decreto di condanna
  • data del decreto di condanna
  • giudice che ha emesso il decreto.

Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio


Come funziona

Attraverso l’opposizione al decreto penale di condanna, l’imputato può richiedere:

  • il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 del Codice di Procedura Penale, fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
  • il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e segg. del Codice di Procedura Penale. Il giudice decide allo stato degli atti e la pena irrogata può essere ridotta fino ad un massimo di 1/3.
  • l’applicazione della pena su richiesta: rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare; il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette il decreto di giudizio immediato ex art. 456 del Codice di Procedura Penale.

Nei procedimentiper reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del Codice di Procedura Penale, si può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (art. 168 bis, 464 bis del Codice di Procedura Penale). Inoltre, nel caso di contravvenzione punita con la pena dell’ammenda, sola o alternativa all’arresto, è possibile avanzare istanza di oblazione, il cui pagamento estingue il reato (artt. 162, 162 bis del Codice penale., 141 disp. attuaz. del Codice di Procedura Penale);

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione:

  • l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena), né presentare domanda di oblazione o di sospensione del processo con messa alla prova;
  • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.

Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

Nessuno.


Dove si richiede

L’atto di opposizione si deposita presso l’Ufficio Decreti Penali, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 17, 19 e 20, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

L’impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale, oppure può essere inviata al Tribunale di Catania a mezzo raccomandata.