Guida ai servizi


DIVORZIO CONGIUNTO O CONTENZIOSO

Cos'è

Il servizio gestisce le richieste di divorzio, ovvero di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Il divorzio è congiunto nei casi in cui ci sia accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio (affidamento dei figli, assegni di mantenimento, godimento casa coniugale, etc.).

Il divorzio è invece contenzioso nei casi in cui i coniugi non abbiano raggiunto un completo accordo sulle condizioni del divorzio stesso.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale.


Normativa di riferimento

Legge n. 898/1970, modificata dalla legge n. 74/1987. Legge n. 55/2015.


Chi può richiedere il servizio

I coniugi stessi. Il divorzio può essere chiesto dopo un determinato periodo di tempo dalla separazione dei coniugi:
• 6 mesi dopo la separazione consensuale: il periodo decorre dal momento in cui è stato ufficialmente raggiunto l’accordo tra i coniugi;
• 12 mesi dopo la separazione giudiziale: il periodo decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice.

 


Documentazione necessaria

• Estratto dell’Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato
• Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi o autocertificazione
• Sentenza di separazione con passaggio in giudicato e decreto di omologa della separazione in copia conforme
• Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.11.011).
• Nel caso di divorzio contenzioso, è necessario anche presentare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative agli ultimi tre anni.

 


Come funziona

Il ricorso deve essere sempre diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.
Nel divorzio contenzioso, nel caso in cui un coniuge sia residente all’estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente.
La domanda è da presentare in carta semplice e deve contenere:
• Il Tribunale che deve pronunciarsi
• Le generalità dei coniugi
• L’oggetto della domanda
• Gli elementi su sui si fonda la richiesta di divorzio
• Indicazioni sull’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
All’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
La sentenza di divorzio viene inviata allo Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio solo dopo il passaggio in giudicato.
Il passaggio in giudicato è certificato dall’ufficio rilascio copie su richiesta di parte.

 


Modulistica

Non presente.


Assistenza legale

Necessaria.


Costi

• Contributo unificato da 43 € per il divorzio congiunto,
• Contributo unificato da 98 € per il divorzio giudiziale.


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”, Piano Primo, Stanza 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.